Il Direttore dei Lavori non può sottrarsi alla vigilanza rigorosa dell’opera

Il Direttore dei Lavori non può sottrarsi alla vigilanza rigorosa dell’opera

La pronuncia della Corte di Cassazione, la num. 14456/2023, ha riacceso i riflettori su uno dei temi più dibattuti nell’ambito del diritto civile e delle costruzioni: la responsabilità del Direttore dei Lavori (DL) nella corretta esecuzione di un’opera. Il caso in questione ha portato la Suprema Corte a ribadire con forza alcuni principi fondamentali che governano l’attività di questo professionista, sottolineando come la sua diligenza non possa essere misurata in maniera ordinaria, ma secondo parametri di massima attenzione tecnica e sorveglianza.

L’Obbligo di Alta Sorveglianza: Un Dovere Ineludibile

Secondo la Cassazione, il Direttore dei Lavori non può limitarsi a controlli superficiali o postumi. La decisione ha messo in evidenza un punto cardine: il direttore dei lavori è tenuto ad accertare, in corso d’opera, la conformità delle realizzazioni non solo rispetto al progetto approvato, ma anche alle regole dell’arte edilizia e al capitolato contrattuale; quindi anche in termini di tempistica.

La Cassazione ha ribadito che la vigilanza richiesta al DL deve essere esercitata attraverso ispezioni periodiche, in modo da prevenire la realizzazione di opere viziate da difetti strutturali, o da prevenire ritardi in violazione di quanto previsto dal contratto. L’omissione di tali verifiche, dunque, non può essere giustificata con una presunta impossibilità di rilevare i vizi durante l’esecuzione dei lavori.

La “Diligentia Quam in Concreto”: Un Alto Standard di Responsabilità

Uno dei concetti chiave riaffermati dalla Cassazione è quello della “diligentia quam in concreto”. In altre parole, il DL non deve solo dimostrare una diligenza generica, ma deve svolgere la propria attività con un livello di attenzione specifico e specializzato, commisurato alla complessità e alle peculiarità dell’opera in questione. Tale principio si riflette nel dovere di effettuare controlli metodici durante ogni fase della costruzione, avendo sempre cura di verificare l’idoneità dei materiali e il rispetto delle tecniche edilizie.

Questo elevato standard è essenziale perché il DL è il garante della qualità e della sicurezza dell’opera per il committente. L’alta sorveglianza non implica, chiaramente, una presenza continua sul cantiere, ma richiede visite regolari e un monitoraggio che prevenga potenziali difformità e difetti. Pertanto, eventuali omissioni di controllo possono configurare una colpa grave.

Il Ruolo della Prova Documentale

La Cassazione ha inoltre evidenziato l’importanza delle prove documentali, ossia i verbali di contestazione che il DL aveva redatto e comunicato all’impresa solo dopo il completamento dei lavori. Questi documenti, secondo i ricorrenti, sarebbero stati insufficienti per esonerare il professionista dalla responsabilità, poiché avrebbero riguardato vizi che, se fossero stati adeguatamente controllati, sarebbero stati rilevabili già in corso d’opera.

Un Richiamo ai Principi della Giurisprudenza Costante

Nel richiamare la giurisprudenza consolidata, la Cassazione ha chiarito che il DL è responsabile non solo per l’omissione di direttive specifiche al cantiere, ma anche per il mancato controllo della loro esecuzione e per l’omessa segnalazione di eventuali difformità al committente. Tale responsabilità diventa ancora più stringente quando i difetti dell’opera sono facilmente individuabili, come accaduto nel caso in esame, o come accade in casi di ritardi eclatanti nei lavori.

Questa sentenza della Cassazione rappresenta un importante monito per i Direttori dei Lavori e per gli operatori del settore edilizio. La giurisprudenza impone un rigoroso rispetto dei doveri di sorveglianza, sottolineando come l’inadeguata supervisione possa comportare gravi conseguenze in termini di responsabilità. In un contesto dove la qualità e la sicurezza delle costruzioni assumono un ruolo cruciale, il DL rimane un perno fondamentale, obbligato a garantire la corretta esecuzione delle opere fin dalle prime fasi del cantiere. Il DL, insomma, deve con il suo lavoro tecnico sostituire sul campo il committente garantendo a quest’ultimo non solo l’esecuzione dei lavori a opera d’arte, ma anche la regolarità dei lavori e il progressivo avanzamento nel rispetto del capitolato.

Si ribadisce in questa sentenza il costante orientamento della Corte, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire. Il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.

Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità

sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica

nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).