La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione sentenza n. 1268 depositata il 13 gennaio 2025
Violenza Economica e Maltrattamenti Familiari: La Sentenza n. 1268 del 13 Gennaio 2025 ha ribadito l’importanza del riconoscimento della violenza economica come forma di maltrattamento contro familiari o conviventi, integrando pienamente il reato previsto dall’articolo 572 del Codice Penale. Questo pronunciamento segna un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti fondamentali delle vittime di violenza domestica, allineandosi a standard internazionali e normativi dell’Unione Europea.
La Sentenza
La Corte ha stabilito che impedire a un coniuge o convivente di essere economicamente indipendente, attraverso comportamenti vessatori e atti di prevaricazione psicologica, costituisce una forma di violenza economica. Tali comportamenti possono provocare uno stato di prostrazione psico-fisica nella vittima, rappresentando una violazione grave dei diritti umani fondamentali.
Secondo i giudici, le decisioni economiche e organizzative imposte unilateralmente, senza un accordo condiviso, assumono una connotazione penalmente rilevante quando sono il risultato di comprovati atti di violenza o coercizione. In questo quadro, la Corte ha enfatizzato come la violenza economica sia ormai riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale come una componente della violenza domestica.
Precedenti Giurisprudenziali
Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato. Già nella sentenza n. 43960 del 29 settembre 2015, la Cassazione aveva affermato che l’impedire al coniuge di raggiungere l’indipendenza economica costituisce una forma di violenza domestica, qualora tale comportamento si traduca in uno stato di prostrazione psico-fisica. Analogamente, la sentenza n. 6937 del 20 ottobre 2022 aveva evidenziato come le condotte impositive, quali l’obbligo di risparmio domestico imposto unilateralmente, configurino un sistema di controllo vessatorio, anche nei confronti di coniugi economicamente autonomi.
Un ulteriore riferimento giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza n. 10959 del 29 gennaio 2016, delle Sezioni Unite, che ha chiarito come le definizioni e le tutele previste dal diritto internazionale e sovranazionale debbano essere integrate nell’interpretazione e applicazione del diritto interno. Questo principio rafforza l’obbligo per l’Italia di conformarsi agli strumenti normativi internazionali e comunitari nella lotta contro la violenza domestica.
Violenza Economica e Diritto Internazionale
La sentenza richiama specifici strumenti normativi internazionali e comunitari che riconoscono e disciplinano la violenza economica come una forma di discriminazione di genere. Tra questi, spicca la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. L’articolo 3, lettera a) della Convenzione definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani che include qualsiasi atto che provochi sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica.
Inoltre, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottata il 25 ottobre 2012, stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. I considerando 17 e 18 della direttiva sottolineano l’importanza di riconoscere la violenza economica come uno strumento di controllo e coercizione all’interno delle relazioni familiari.
Elementi Rilevanti della Violenza Economica
La Corte ha individuato una serie di comportamenti tipici della violenza economica, tra cui:
- Ostacolare il coniuge nella ricerca di un’attività lavorativa, impedendogli di ottenere un’indipendenza economica;
- Imporre un ruolo casalingo, senza suddividere equamente i compiti domestici e familiari;
- Limitare la possibilità della vittima di instaurare relazioni sociali esterne alla famiglia;
- Delegare interamente alla vittima la gestione delle incombenze familiari, senza fornire supporto economico o morale.
Tali condotte non solo violano i principi di parità di genere, ma creano una condizione di subordinazione economica che annienta l’autonomia decisionale della vittima, costringendola in un regime di soggezione psicologica.
Implicazioni per il Sistema Giuridico Italiano
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione rafforza l’importanza di un’interpretazione conforme ai principi internazionali e comunitari nella lotta contro la violenza economica. Il riconoscimento di tale forma di violenza come reato rappresenta un progresso significativo per il sistema giuridico italiano, che si allinea ai più avanzati standard europei in materia di diritti umani e tutela delle vittime.
Questo approccio garantisce una maggiore protezione alle donne, che spesso rappresentano le principali vittime di violenza economica. Inoltre, la decisione invita gli operatori del diritto, dai magistrati agli avvocati, a prestare particolare attenzione alle dinamiche economiche all’interno delle famiglie, valutando se vi siano elementi di coercizione o controllo incompatibili con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione italiana.
Conclusioni
La sentenza n. 1268 del 2025 rappresenta l’ennesimo punto di riferimento cruciale per il riconoscimento della violenza economica come forma di maltrattamento penalmente rilevante. Attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali e strumenti normativi internazionali, la Corte di Cassazione consolida l’idea che la tutela delle vittime di violenza domestica debba includere anche la protezione dall’abuso economico. A questo, però, dovrebbe essere associato un intervento sociale, politico, culturale che vada in questa direzione, ma senza estremismi.
Questo pronunciamento, oltre a rafforzare il quadro normativo interno, rappresenta un’importante spinta verso un’applicazione più ampia e inclusiva dei diritti umani nel nostro ordinamento, ribadendo l’importanza della lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere. Con una crescente consapevolezza sociale e giuridica, l’Italia si pone all’avanguardia nel garantire un ambiente familiare basato sul rispetto, l’uguaglianza e la dignità di ogni individuo.
Dell’Avv. Leandro Grasso
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