La Polizza Decennale Postuma: La Sentenza n. 1909/2025 della Cassazione e le Implicazioni per Acquirenti e Costruttori. La sentenza n. 1909 del 27 gennaio 2025, pronunciata dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, affronta un tema di rilevante interesse nell’ambito del diritto delle assicurazioni e del settore immobiliare: la natura giuridica della polizza assicurativa decennale postuma prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 122/2005. La decisione assume particolare rilievo per le sue implicazioni sulla legittimazione ad agire nell’ambito di tale contratto assicurativo, con particolare riferimento al rapporto tra costruttore-contraente e acquirente-assicurato.

Un Esempio Sul Contenuto della Sentenza n. 1909/2025

Immaginiamo che la società EdilQualcosa Srl costruisca un complesso residenziale e venda un appartamento a un privato, il signor Rossi. In conformità con l’art. 4 del d.lgs. 122/2005, EdilQualcosa stipula una polizza decennale postuma per garantire l’acquirente contro eventuali danni gravi all’immobile.

Dopo cinque anni, emergono gravi difetti strutturali: crepe nei muri e infiltrazioni d’acqua. Il signor Rossi, in qualità di acquirente-assicurato, si rivolge all’assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni. La compagnia assicurativa, però, rifiuta il pagamento sostenendo che alcuni difetti non rientrano nella copertura.

A questo punto, sorge il dubbio: può anche la società EdilQualcosa, in qualità di costruttore-contraente, agire contro l’assicurazione per ottenere l’indennizzo?

Se la polizza è stata stipulata solo per rispettare l’obbligo di legge, allora il signor Rossi ha la legittimazione esclusiva ad agire. Tuttavia, se il contratto di assicurazione prevede esplicitamente che anche EdilQualcosa abbia diritto di far valere i diritti derivanti dalla polizza, allora vi è una legittimazione concorrente, e anche il costruttore può attivarsi per ottenere il risarcimento.

Questa distinzione è fondamentale: se la polizza è stata stipulata per obbligo di legge, il costruttore non può agire; se invece è frutto di una scelta autonoma e contiene clausole specifiche, può avere un ruolo attivo nel richiedere il risarcimento.

Il Contesto Normativo: L’Obbligo di Assicurazione del Costruttore

Il d.lgs. n. 122/2005 prevede una serie di misure a tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Tra queste, l’art. 4 impone al costruttore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa decennale postuma a copertura dei danni materiali e diretti derivanti da rovina totale o parziale dell’immobile o da gravi difetti costruttivi, come disciplinato dall’art. 1669 del codice civile. La finalità di tale obbligo è garantire una protezione effettiva all’acquirente, anche in caso di successivo fallimento o cessazione dell’attività del costruttore.

La Natura Giuridica della Polizza Decennale Postuma

La Cassazione ha chiarito che la polizza in questione deve essere qualificata come un’assicurazione contro i danni per conto di chi spetta. Questa qualificazione implica che il beneficiario principale della copertura assicurativa sia l’acquirente dell’immobile, il quale acquisisce il diritto di far valere direttamente i diritti derivanti dalla polizza nei confronti dell’assicuratore.

Tuttavia, la Corte ha anche riconosciuto che le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, possono prevedere una legittimazione concorrente del costruttore, sebbene questa debba essere valutata caso per caso dal giudice del merito, in base alle specifiche clausole contrattuali.

La Problematicità della Causa: Natura del Contratto e Legittimazione all’Azione

La controversia sottoposta all’esame della Cassazione riguarda proprio la legittimazione ad agire per ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza decennale postuma. Il problema nasce dalla necessità di stabilire se la polizza sia stata stipulata in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122/2005 o se, al contrario, sia frutto di una libera scelta contrattuale del costruttore.

Se la polizza è stata stipulata in ossequio all’obbligo di legge, essa tutela esclusivamente l’acquirente persona fisica, e solo quest’ultimo ha diritto ad agire contro l’assicuratore. Se invece la polizza è stata sottoscritta su base volontaria, poiché l’acquirente era una società o un ente collettivo, allora il contenuto del contratto potrebbe prevedere la possibilità per il costruttore di esercitare direttamente i diritti derivanti dalla polizza.

Di conseguenza, il giudice del merito deve esaminare attentamente le clausole contrattuali per determinare se il contratto sia stato stipulato per rispettare l’obbligo legale o se rappresenti una scelta autonoma del costruttore. Questa distinzione incide direttamente sulla legittimazione ad agire, poiché in un caso l’acquirente ha un diritto esclusivo, mentre nell’altro il costruttore può concorrere nell’esercizio dei diritti.

La Legittimazione Concorrente del Costruttore: Cosa Significa?

La legittimazione concorrente del costruttore significa che, oltre all’acquirente dell’immobile, anche il costruttore può avere il diritto di far valere la polizza assicurativa nei confronti della compagnia assicurativa. Questo accade quando nel contratto di assicurazione vengono inserite clausole specifiche che attribuiscono al costruttore la possibilità di agire direttamente.

In termini pratici, la legittimazione concorrente permette al costruttore di:

  1. Chiedere il risarcimento per i danni coperti dalla polizza senza dover aspettare che l’acquirente intraprenda un’azione legale.
  2. Negoziare direttamente con l’assicurazione in caso di controversie relative alla copertura.
  3. Facilitare eventuali azioni di riparazione o risarcimento evitando lungaggini burocratiche.

Questo meccanismo si differenzia dalla legittimazione esclusiva, in cui solo l’acquirente può far valere i diritti derivanti dalla polizza, e dalla legittimazione subordinata, in cui il costruttore può agire solo in determinati casi limitati.

Il Ruolo del Giudice del Merito

Un aspetto particolarmente rilevante della sentenza riguarda il ruolo del giudice del merito nella qualificazione del contratto assicurativo. La Corte ha infatti precisato che, qualora l’acquirente dell’immobile non sia una persona fisica, spetta al giudice stabilire se il contratto sia stato stipulato in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 122/2005 oppure se esso rappresenti una libera iniziativa contrattuale del costruttore a beneficio di un acquirente specifico, come una società o un ente collettivo.

Nel primo caso, l’acquirente non persona fisica non sarebbe legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore. Nel secondo caso, invece, l’acquirente avrebbe pieno titolo per far valere i diritti derivanti dalla polizza.

Il Conflitto tra l’Art. 1891 c.c. e la Disciplina Speciale

Un altro nodo interpretativo affrontato dalla sentenza riguarda l’art. 1891, comma 2, c.c., che disciplina l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, attribuendo al solo assicurato la legittimazione all’azione. La Corte ha evidenziato che, in deroga a questa norma, il costruttore-contraente può comunque essere legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, se previsto dalle specifiche clausole contrattuali.

Tale interpretazione conferma la possibilità di una coesistenza di legittimazioni, con la prevalenza della posizione dell’acquirente-assicurato, ma senza escludere del tutto il costruttore.

Precedenti Giurisprudenziali e Orientamenti Dottrinali

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente rafforzato la tutela dell’acquirente di immobili da costruire. Già in passato, la Cassazione aveva affermato la funzione di garanzia della polizza decennale postuma (Cass. civ., sez. III, sent. n. 9147/2016) e la sua finalità di protezione del contraente più debole.

Dal punto di vista dottrinale, la decisione conferma un orientamento che valorizza l’autonomia contrattuale, ma nel rispetto della finalità protettiva della normativa speciale.

Implicazioni Pratiche

La sentenza n. 1909/2025 ha un impatto significativo per diversi operatori del settore immobiliare e assicurativo:

  1. Per gli Acquirenti: conferma il loro diritto primario di azione nei confronti dell’assicuratore, garantendo una maggiore tutela.
  2. Per i Costruttori: chiarisce i limiti e le possibilità di una legittimazione concorrente all’azione, offrendo maggiore flessibilità nella negoziazione delle polizze.
  3. Per le Compagnie di Assicurazione: impone una maggiore attenzione nella redazione delle clausole contrattuali, al fine di evitare interpretazioni controverse.

In definitiva, la decisione della Cassazione ribadisce la centralità della tutela dell’acquirente, pur lasciando margini di autonomia contrattuale alle parti coinvolte. Questo equilibrio tra protezione e flessibilità rappresenta un punto chiave per l’evoluzione del diritto delle assicurazioni immobiliari in Italia.

 

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