Il Caso della Nave Diciotti: Profili Giuridici della Decisione delle Sezioni Unite Civili. L’ordinanza n. 5992 del 6 marzo 2025 delle Sezioni Unite Civili ha affrontato la complessa questione della responsabilità del Governo italiano per l’illegittima restrizione della libertà personale dei migranti a bordo della nave “U. Diciotti” tra il 16 e il 25 agosto 2018. La decisione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1804 del 13 marzo 2024, enunciando principi fondamentali in materia di atti politici, obbligo di soccorso in mare, diritto alla libertà personale e responsabilità della pubblica amministrazione.

Nessun potere è assoluto e la giustizia rimane l’ultimo baluardo contro l’arbitrio.

Non Limitare Il Sapere – Leggi L’Ordinanza

Natura Giuridica del Rifiuto allo Sbarco: Atto Amministrativo e Non Politico

Le Sezioni Unite hanno escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco potesse qualificarsi come atto politico sottratto al controllo giurisdizionale. Tale atto rientra, piuttosto, nell’esercizio della funzione amministrativa, pur in attuazione di un indirizzo politico. La qualificazione amministrativa implica la sottoposizione ai vincoli normativi nazionali e internazionali, con particolare riguardo ai diritti fondamentali della persona, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Uno dei punti centrali dell’ordinanza, quindi, riguarda la qualificazione giuridica del rifiuto di autorizzare lo sbarco dei migranti. La Corte ha chiarito che non si tratta di un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, bensì di un atto amministrativo, seppur espressione di un indirizzo politico.

«… va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale …»

«… L’azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati.»

L’Obbligo di Soccorso in Mare e i Suoi Fondamenti Normativi

L’obbligo di soccorso in mare ha radici nel diritto consuetudinario e trova esplicita codificazione nelle seguenti convenzioni internazionali:

  • Convenzione SOLAS (1974): impone l’obbligo di prestare soccorso alle persone in pericolo in mare.
  • Convenzione SAR (1989, ratificata con L. n. 147/1989): disciplina le operazioni di ricerca e soccorso, imponendo agli Stati di garantire uno sbarco rapido e sicuro.
  • Convenzione UNCLOS (1982, ratificata con L. n. 689/1994): stabilisce l’obbligo di soccorso e l’organizzazione delle attività di sbarco. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tali obblighi hanno rango superiore rispetto alle normative nazionali ai sensi degli artt. 10, 11 e 117 Cost., non potendo essere derogati da decisioni discrezionali dell’autorità politica.

L’ordinanza ribadisce che l’obbligo di soccorso in mare ha carattere inderogabile e si fonda su norme consuetudinarie e convenzionali di rango superiore rispetto alla legislazione interna.

«… l’obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario … e deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare …»

«… le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell’autorità politica …»

I principi internazionali che guidano il Diritto

Il Concetto di “Luogo Sicuro” e il Limite alla Discrezionalità Statale

Secondo la Convenzione SAR, lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco “nel più breve tempo ragionevolmente possibile” in un “luogo sicuro”, inteso non solo come protezione fisica, ma anche come garanzia del pieno esercizio dei diritti fondamentali, incluso il diritto di chiedere asilo ex art. 10, comma 3, Cost. La discrezionalità tecnica degli Stati nella scelta del luogo di sbarco deve comunque rispettare tali principi.

La Violazione della Libertà Personale e l’Incompatibilità con l’Art. 5 CEDU

Il trattenimento dei migranti sulla nave “Diciotti” è stato ritenuto una violazione del diritto alla libertà personale. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità dell’art. 5, par. 1, lett. f) CEDU, che consente la privazione della libertà in caso di procedimenti di espulsione o per impedire un ingresso illegale. A conferma di ciò, la Corte EDU, nella sentenza Khlaifia and Others v. Italy, aveva già respinto un’interpretazione estensiva della norma per giustificare il trattenimento di migranti su navi ormeggiate.

Trattenimento Arbitrario e Violazione dei Diritti Fondamentali

La Corte ha valutato la compatibilità del trattenimento dei migranti sulla nave Diciotti con l’art. 5 CEDU, concludendo che esso non poteva essere giustificato alla luce delle norme convenzionali e della giurisprudenza della Corte EDU.

«… occorre valutare se il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti integri, oppure no, un’arbitraria violazione della libertà personale …»

«… escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati … possa essere inquadrato nell’ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non può nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura … finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio.»

«… Una tale interpretazione della norma convenzionale è stata chiaramente respinta dalla Corte EDU nella sentenza Khlaifia and Others v. Italy …»

Responsabilità della Pubblica Amministrazione: Illeciti e Danno Risarcibile

Le Sezioni Unite hanno ribadito che la responsabilità risarcitoria della P.A. per atti illegittimi richiede la presenza della colpa, da accertarsi in base alla violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. La sola illegittimità dell’atto non è sufficiente, ed è ammessa la rilevanza dell’errore scusabile qualora sia inevitabile per cause oggettive. L’accertamento della colpa rimane di competenza del giudice di merito.

L’ordinanza ha ribadito che la responsabilità della pubblica amministrazione non discende automaticamente dalla mera illegittimità dell’atto, ma richiede la prova della colpa.

«… perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo …»

«… Non si può, in linea di principio, escludere la rilevanza dell’errore scusabile commesso dalla P.A. … L’accertamento dell’esistenza dell’errore scusabile, costituendo un accertamento fattuale, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito …»

Sindacabilità della Condotta Governativa nonostante il Diniego di Autorizzazione a Procedere

Il Senato aveva negato l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’Interno per il reato di sequestro di persona. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale diniego rileva solo ai fini della giurisdizione penale, non potendo precludere il sindacato giurisdizionale in sede civile. Il principio di giustiziabilità degli atti governativi lesivi dei diritti fondamentali rimane un cardine dello Stato di diritto.

L’ordinanza n. 5992/2025 rappresenta un’importante riaffermazione dei principi dello Stato di diritto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rifiuto di sbarco dei migranti non è un atto politico insindacabile, ma un atto amministrativo soggetto a controllo giurisdizionale. L’obbligo di soccorso in mare e la tutela della libertà personale trovano fondamento in norme di rango superiore alla legislazione interna, imponendo precisi doveri allo Stato. La decisione, inoltre, fornisce criteri chiari in materia di responsabilità della P.A., rafforzando la tutela dei diritti fondamentali contro eventuali abusi dell’autorità politica.

La decisione riafferma, quindi,

 la centralità della tutela dei diritti umani

anche nell’ambito delle politiche migratorie, confermando che il rispetto delle norme internazionali non può essere sacrificato in nome della discrezionalità politica.

Se da un lato alcune voci politiche denunciano il rischio che una tale pronuncia possa allontanare i cittadini dalle istituzioni, dall’altro è proprio il controllo di legalità, esercitato dalla magistratura, a rafforzare la fiducia nello Stato di diritto. Il riconoscimento del sindacato giurisdizionale su atti di governo che incidono sui diritti fondamentali non è una minaccia alla democrazia, ma la sua più alta espressione. Le istituzioni non si allontanano dai cittadini quando tutelano la dignità umana e il rispetto delle norme internazionali: si rafforzano, riaffermando il principio che nessun potere è assoluto e che la giustizia rimane l’ultimo baluardo contro l’arbitrio.

 

Avv. Leandro Grasso

Il Giusto e l’Ingiusto: Una Questione di Prospettive Giuridiche

L’Ordinanza