L’incostituzionalità dell’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale: un’analisi giuridica
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva le persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri in situazione di abbandono, quindi, anche i single possono adottare. La pronuncia rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione del diritto di famiglia e dell’adozione internazionale, ponendo al centro del dibattito i principi costituzionali e convenzionali in materia di tutela dei diritti fondamentali.
LEGGI LA SENTENZA
Il quadro normativo e il principio di autodeterminazione
L’articolo 29-bis della legge n. 184/1983, nella formulazione precedente alla declaratoria di incostituzionalità, prevedeva la possibilità di adozione internazionale solo per le coppie coniugate, escludendo di fatto le persone singole. Tale disciplina risultava già oggetto di critiche in dottrina, in quanto introduceva una limitazione generalizzata che non teneva conto delle capacità individuali del singolo adottante.
La Corte ha ritenuto che tale esclusione fosse in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili della persona, e con l’articolo 117, primo comma, in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il principio di autodeterminazione, cardine della moderna concezione dei diritti fondamentali, impone infatti che il desiderio di divenire genitore, pur non configurando un diritto assoluto all’adozione, rientri nell’ambito delle libertà individuali che il legislatore è chiamato a considerare.
Proporzionalità e tutela del superiore interesse del minore
L’adozione è un istituto di diritto privato che persegue un interesse eminentemente pubblico: garantire ai minori in stato di abbandono un ambiente familiare stabile e armonioso. La disciplina precedente imponeva un divieto assoluto per le persone singole, senza alcuna valutazione in concreto della loro idoneità a offrire un ambiente adeguato al minore. Tale esclusione è stata ritenuta dalla Corte una misura sproporzionata, in quanto sacrificava in modo eccessivo la posizione del singolo aspirante genitore senza una giustificazione adeguata in termini di tutela del minore.
Il principio del superiore interesse del minore, richiamato anche dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), deve essere interpretato in senso dinamico e concreto.
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La Corte ha evidenziato che non esiste una presunzione di idoneità genitoriale legata allo stato coniugale: una persona singola può garantire al minore un ambiente familiare adeguato tanto quanto una coppia, ferma restando la necessità di un’accurata valutazione da parte del giudice.
L’impatto della decisione e le prospettive future
La decisione della Corte apre nuove prospettive nel panorama dell’adozione internazionale, eliminando un ostacolo normativo che limitava il numero di potenziali adottanti e, di conseguenza, riduceva le possibilità per i minori in stato di abbandono di trovare una famiglia. Nel contesto attuale, caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, la possibilità per le persone singole di accedere all’adozione internazionale rappresenta un’opportunità per colmare questa lacuna e garantire una maggiore effettività al diritto del minore a vivere in un ambiente familiare.
Sul piano legislativo, il Parlamento sarà ora chiamato a recepire la decisione della Corte e a modificare la normativa in modo da conformarla ai principi costituzionali e convenzionali richiamati nella sentenza. Un’eventuale inerzia legislativa non potrà tuttavia precludere l’applicazione immediata del principio affermato dalla Corte, che avrà effetto vincolante per i giudici chiamati a decidere sulle domande di adozione presentate da persone singole.
L’evoluzione del diritto all’adozione internazionale: confronto comparato e prospettive future
La recente sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale, quindi , apre nuovi scenari giuridici e sociali. Oltre a ridefinire il concetto di famiglia adottiva, questa pronuncia solleva interrogativi sulle implicazioni sistemiche della riforma, in un contesto internazionale in continua evoluzione, con un impatto pratico della decisione da non sottovalutare, anche per le eventuali reazioni della politica.
L’adozione internazionale nei sistemi giuridici europei e internazionali
L’Italia, prima di questa pronuncia, si collocava tra i paesi con una regolamentazione restrittiva in materia di adozione internazionale da parte delle persone singole. Al contrario, diversi ordinamenti europei già prevedono questa possibilità:
- Francia: l’adozione internazionale è aperta alle persone singole dal 1966, con un esame approfondito dell’idoneità del richiedente.
- Spagna: l’ordinamento consente alle persone singole di adottare, garantendo un esame caso per caso dell’idoneità genitoriale.
- Regno Unito: dal 2002 le persone singole possono adottare senza discriminazioni, sia a livello nazionale che internazionale.
- Germania: la normativa prevede la possibilità di adozione da parte dei single, subordinata a una rigorosa valutazione dell’idoneità.
Questo confronto evidenzia come l’Italia fosse in ritardo rispetto ai principali ordinamenti europei nel garantire un accesso equo all’adozione internazionale.
Il principio di non discriminazione e l’evoluzione giurisprudenziale
L’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale è stata ritenuta in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana e dall’articolo 14 della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 8 (diritto alla vita privata e familiare). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che le restrizioni all’adozione fondate esclusivamente sullo stato civile dell’aspirante genitore costituiscono una discriminazione ingiustificata.
Un caso emblematico è stato E.B. c. Francia (2008), in cui la Corte EDU ha affermato che l’adozione non può essere negata esclusivamente sulla base dello stato di single dell’aspirante adottante. La sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale italiana si inserisce in questo filone giurisprudenziale, contribuendo all’armonizzazione del diritto nazionale con gli standard europei.
Possibili resistenze legislative e giurisprudenziali
Nonostante l’effetto immediato della sentenza, il Parlamento dovrà intervenire per adeguare la normativa, con possibili ostacoli politici e culturali. Tra le principali resistenze si segnalano:
- Timori sulla stabilità familiare: alcuni ritengono che la presenza di due genitori sia preferibile per il benessere del minore, nonostante gli studi dimostrino che la qualità del legame affettivo è più rilevante della composizione familiare.
- Resistenza da parte degli enti autorizzati: le agenzie di adozione dovranno rivedere i loro criteri e procedure, adattandosi a un nuovo quadro normativo.
- Lentezza delle riforme legislative: il Parlamento potrebbe impiegare anni per aggiornare la legge, rendendo necessarie interpretazioni giurisprudenziali progressive per garantire l’efficacia della sentenza.
Dati statistici sull’adozione internazionale e nuove prospettive
Negli ultimi dieci anni, il numero di adozioni internazionali in Italia è drasticamente diminuito. Secondo i dati della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), nel 2010 si registravano circa 4.000 adozioni internazionali annue, mentre nel 2023 il numero è sceso a meno di 700. Tra le cause principali:
- Maggiore complessità delle procedure burocratiche;
- Diminuzione dei paesi di origine disponibili per l’adozione;
- Restrizioni normative sugli aspiranti genitori.
L’apertura delle adozioni internazionali alle persone singole potrebbe contribuire ad aumentare il numero di minori accolti in famiglia, garantendo una risposta più ampia al problema dell’abbandono infantile.
Implicazioni pratiche per gli aspiranti genitori singoli
L’eliminazione del divieto di adozione per le persone singole implica una serie di cambiamenti nelle procedure di valutazione dell’idoneità. In particolare:
- Accertamento dell’idoneità genitoriale: il giudice dovrà verificare la capacità affettiva ed educativa del richiedente, valutando anche la rete familiare e di supporto disponibile.
- Nuove linee guida per gli enti autorizzati: gli enti dovranno riformulare i criteri di selezione e formazione per i single aspiranti adottanti.
- Maggiore accesso a percorsi di affido preadottivo: l’adozione da parte dei single potrebbe incentivare percorsi di affido con successiva possibilità di adozione.
La sentenza n. 33/2025 rappresenta un importante passo avanti per il diritto dell’adozione internazionale in Italia, allineando la normativa nazionale agli standard europei e internazionali. Le resistenze legislative e culturali non devono rallentare l’attuazione del principio sancito dalla Corte costituzionale, che mira a garantire il superiore interesse del minore al di sopra di pregiudizi anacronistici.
L’apertura alle persone singole potrebbe non solo incrementare il numero di adozioni internazionali, ma anche offrire a molti minori in stato di abbandono una concreta possibilità di crescita in un ambiente familiare stabile e amorevole. Sarà ora compito del legislatore e degli organi giurisdizionali assicurare una piena ed effettiva applicazione di questo nuovo diritto.
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