Il ritardo o la cancellazione di un volo non è soltanto un contrattempo per il passeggero. In molti casi, diventa l’inizio di un percorso legale complesso, dove l’elemento centrale non è tanto la fondatezza della pretesa – ormai ben regolata dal diritto europeo – quanto la questione apparentemente preliminare ma spesso decisiva della giurisdizione: davanti a quale giudice si può agire?
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza Nr. 8802, del 03/04/2025, ha offerto un cruciale chiarimento.
Essa ha recepito e consolidato l’orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in particolare con le sentenze C-213/18 e C-464/18.
Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.
Il cuore della decisione è la distinzione tra due tipi di azioni esperibili dal passeggero:
- La compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004;
- Il risarcimento dei danni ulteriori (morali, patrimoniali, esistenziali), fondato sulla Convenzione di Montreal del 1999 – oppure, in caso di voli interni, sul contratto di trasporto e sulla normativa interna.
La differenza non è solo teorica. Cambia radicalmente il giudice competente a conoscere della controversia.
La compensazione forfettaria del Regolamento 261/2004
Il Regolamento 261/2004 prevede il diritto del passeggero a ottenere una compensazione standardizzata (250, 400 o 600 euro) in caso di ritardo superiore a tre ore, cancellazione del volo o negato imbarco. Questo diritto, sebbene nasca da un evento legato al contratto di trasporto, non è considerato un diritto contrattuale in senso stretto.
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che si tratta di un diritto autonomo di natura normativa, indipendente dal contratto stipulato tra il passeggero e il vettore. Questa precisazione è determinante: significa che non si applicano le regole sulla protezione del consumatore previste dagli articoli 17–19 del Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis), che permetterebbero al consumatore di agire davanti al proprio giudice nazionale.
Secondo le Sezioni Unite, pertanto, il passeggero che intende richiedere la sola compensazione standard:
- può agire davanti al giudice del domicilio del vettore;
- oppure davanti al giudice del luogo di partenza o di arrivo del volo, come risultante dal contratto (cioè dal biglietto).
Non ha rilievo, invece, il luogo di residenza del passeggero, anche se consumatore, perché – tecnicamente – non si tratta di una controversia derivante da contratto di consumo.
Il risarcimento danni ulteriori e la Convenzione di Montreal
Diverso è il discorso quando il passeggero chiede non solo la compensazione forfettaria, ma anche un risarcimento specifico per danni subiti: spese per hotel perso, perdita di coincidenze, danno esistenziale per stress, vacanza rovinata, ecc.
In questi casi, la giurisdizione si determina, per i voli internazionali, in base all’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999. La norma individua i possibili fori:
- sede del vettore;
- sede operativa o commerciale che ha gestito il contratto;
- luogo di destinazione del volo;
- residenza del passeggero se il vettore vi opera.
La Convenzione, però, si applica esclusivamente ai trasporti internazionali, cioè tra due Stati diversi. E qui arriva una delle questioni più interessanti e meno trattate finora.
E i voli nazionali? Nessuna Montreal, solo Bruxelles I bis
La recente sentenza della Cassazione conferma che la Convenzione di Montreal non si applica ai voli interamente interni allo stesso Stato membro. Dunque, un volo Milano–Catania o Napoli–Torino, anche se effettuato da un vettore straniero, non rientra nell’ambito della Convenzione.
In questi casi, la giurisdizione va determinata solo sulla base del Regolamento Bruxelles I bis.
Cosa comporta? Se il passeggero agisce:
- per ottenere la compensazione forfettaria, valgono le stesse regole viste sopra (foro della sede del vettore, luogo di partenza o arrivo);
- per chiedere danni ulteriori, il foro può essere individuato in base al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 7.1 del Regolamento 1215/2012), cioè normalmente il luogo di partenza o di arrivo.
In linea di massima, anche in questo caso non è utilizzabile il foro del consumatore, salvo che l’azione venga inquadrata come derivante da inadempimento contrattuale e che il contratto sia stato concluso secondo le condizioni previste dall’art. 17 del Regolamento (es. attività commerciale diretta verso il Paese del consumatore, contratto concluso in quel luogo, ecc.). È un’ipotesi difficile da sostenere per una compagnia aerea con sede in Italia che opera su tutto il territorio nazionale.
Il paradosso del consumatore che non è consumatore
Uno degli aspetti più delicati, e forse meno intuitivi, è proprio questo: il passeggero è certamente un consumatore nella vita reale, ma non viene trattato come tale nella procedura giudiziale relativa alla compensazione da ritardo o cancellazione del volo.
Questo perché il diritto alla compensazione non nasce dal contratto ma da una fonte normativa autonoma, secondo la logica del diritto UE. La tutela del consumatore, in termini di foro privilegiato presso il suo domicilio, non si attiva automaticamente.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Nr. 8802, del 03/04/2025
La sentenza delle Sezioni Unite fornisce un quadro chiaro e allineato alla giurisprudenza europea, ma impone agli operatori del diritto una attenta qualificazione della domanda. Chi assiste un passeggero danneggiato deve, fin dall’inizio, stabilire se:
- sta chiedendo solo la compensazione forfettaria (Reg. 261/2004);
- oppure sta domandando un vero risarcimento danni (Convenzione di Montreal o contratto);
- e infine, se il volo è nazionale o internazionale.
Da tale qualificazione dipenderà la possibilità di agire presso il giudice del luogo in cui vive il passeggero, oppure se si dovrà rivolgere ad altro foro, magari in un’altra città o addirittura in un altro Paese.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario: in caso di errata individuazione del foro, la causa può essere dichiarata inammissibile o trasferita, con perdita di tempo, denaro e fiducia nel sistema.
La buona notizia è che oggi, grazie a questa sentenza, le regole sono più chiare. La cattiva è che, anche quando il consumatore ha ragione nel merito, deve prima superare l’ostacolo della giurisdizione. E in materia di ritardi aerei, come in volo, l’atterraggio è sempre la parte più delicata.
I principi internazionali che guidano il Diritto